LA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE ASSISTITA

Garantire la continuità aziendale nel processo di ristrutturazione

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La Procedura di Composizione della Crisi

Novità assoluta del Codice della crisi la procedura di composizione assistita, unitamente a quella di allerta, attua l’ambizioso obiettivo del legislatore di dotare il nostro Ordinamento di norme mirate alla tempestiva emersione della crisi d’impresa, contemporaneamente in grado di prevenire il manifestarsi dell’insolvenza.

La composizione assistita della crisi mira ad ottenere una soluzione concordata e stragiudiziale, in accordo con i creditori e favorita dall’intervento dell’organismo di composizione della crisi (OCRI) che assume funzioni di mediatore fra le parti, con l’imprescindibile presupposto della ristrutturazione debitoria.
La procedura di composizione è per sua natura non giudiziale, confidenziale e finalizzata ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori e di più, si fonda sul presupposto che la stessa possa soddisfare i creditori meglio di quanto accadrebbe dall’apertura della liquidazione giudiziale trovandosi l’impresa in uno stato di crisi e non in condizione di essere insolvente.

Due le articolazioni della procedura:

  • Una esclusivamente stragiudiziale dinanzi all’OCRI e mirata a conseguire una soluzione concordata della crisi
  • Una in cui il debitore intenda richiedere l’adozione di “misure protettive” (ex. la sospensione di un pignoramento, di un’istanza di fallimento) nel cui caso si prevede l’inserimento di un’eventuale fase giudiziale innanzi il Tribunale delle imprese

In tal caso, ottenuto il benestare de presidente del collegio costituito dall’OCRI, le citate “misure protettive” divengono efficaci per un periodo tre mesi prorogabili per un tempo non superiore alla durata della procedura, subordinatamente al fatto che il collegio attesti che vi siano degli effettivi miglioramenti nella trattativa con i creditori.

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L’Avvio della Procedura Assistita di Composizione della Crisi

All’esito dell’allerta od anche prima, è possibile per l’imprenditore attivare la procedura assistita della crisi; essa è per definizione riservata e confidenziale e si svolge innanzi l’OCRI.
Non è quindi obbligatorio che alla composizione assistita si giunga per effetto degli strumenti di allerta, tuttavia dovendosi inoltrare un’istanza all’OCRI, nel caso di spontanea richiesta da parte dell’imprenditore si dovrà concedere all’Organismo il tempo di formare il Collegio.

Esso sarà formato da tre membri la cui nomina spetterà:

  • Al Presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale competente, un membro
  • Al Presidente della Camera di Commercio un secondo
  • All’associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore un terzo, individuato dal referente dell’OCRI e da selezionare da un elenco che annualmente deve essere trasmesso al referente della associazione imprenditoriale di categoria

Il compito del Collegio degli esperti è quello di provvedere nel minor tempo possibile ad acquisire e predisporre una relazione dettagliata ed aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa, nonché un elenco dei creditori e dei titolari dei diritti reali o personali, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione.
Il Collegio degli esperti dispone di un lasso temporale di sei mesi prorogabili fino ad un massimo di ulteriori sei, qualora le trattative incardinate per la ricerca di una soluzione della crisi evidenzino dei riscontri positivi.
Salvo il diritto ad invocare le cd. “misure protettive” giova specificare quanto la procedura di composizione assistita innanzi l’OCRI non comporti alcuna interferenza né modificazione dei rapporti contrattuali in essere fra il debitore ed i suoi terzi; di più essa non costituisce in alcun modo causa di risoluzione per i contratti pendenti né di revoca degli affidamenti bancari e qualsivoglia patto contrario sarà da considerarsi nullo.

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Gli Ambiti di Applicazione del Codice della Crisi: presupposti oggettivi e soggettivi

Allo scopo di regolare lo stato di crisi o di insolvenza di qualsivoglia debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo o società pubblica, la riforma delle procedure concorsuali ha normato precisi ambiti di applicazione affinché ciascun soggetto sia accompagnato verso la giusta prassi.

Più specificatamente:

  • Procedure concorsuali riservate agli imprenditori commerciali
  • Procedure per la composizione della crisi del debitore non imprenditore

A margine ovvero non incluse nel Codice della crisi e dell’insolvenza le disposizioni contenute in leggi speciali aventi quale oggetto:

  • L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese
  • La crisi d’impresa delle società pubbliche

La tabella che segue riepiloga quali i soggetti e quali le procedure a loro riservate.

PROCEDURA SOGGETTI SOGGETTI ESCLUSI
Procedura di allerta e di composizione assistita della crisi
  • Imprese commerciali
  • Imprese agricole
  • Imprese minori
  • Imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa
  • Banche e società capogruppo componenti il gruppo bancario
  • Intermediari finanziari ex art.106 TUB
  • Istituti di moneta elettronica
  • SIM, SICAV e gruppi di appartenenza
  • Fondi comuni d’investimento
  • Fondazioni bancarie
  • Cassa depositi e prestiti
  • Fondi pensione
  • Imprese di assicurazione e riassicurazione
  • Società fiduciarie
Piani attestati di risanamento Imprese senza alcuna specificazione
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti
  • Transazione fiscale, accordo su crediti contributivi
Imprese anche non commerciali e diverse dall’impresa minore Imprese cancellate
Convenzione di moratoria Imprese anche non commerciali
Liquidazione giudiziale
  • Imprese commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti ex art.2
  • Enti ed imprese collettive non societarie
  • Debitore cessato
  • Debitore defunto
  • Imprese agricole
  • Imprese commerciali le cui dimensioni non superino i requisiti stabiliti dall’art.2, comma 1, lett.d.
Concordato preventivo Imprese commerciali soggette a liquidazione giudiziale
  • Imprese commerciali le cui dimensioni non superino i requisiti stabiliti dall’art.2, comma 1, lett.d.
  • Imprese agricole
  • Imprese cancellate
Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
  • Consumatore
  • Professionista
  • Impresa minore
  • Impresa agricola
  • Start-up innovativa
  • Ogni altro debitore non assoggettabile alle procedure liquidatorie in caso di crisi o insolvenza
Ristrutturazione dei debiti del consumatore Consumatore
Concordato minore
  • Consumatore
  • Professionista
  • Impresa minore
  • Impresa agricola
  • Start-up innovativa
  • Ogni altro debitore non assoggettabile alle procedure liquidatorie in caso di crisi o insolvenza
Liquidazione controllata da sovraindebitamento Qualsiasi debitore

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Le Misure Protettive

Al fine di inibire l’insorgere di azioni esecutive a scopo cautelare sul patrimonio del debitore, ad esso il Codice della crisi riserva la facoltà di richiedere alla sezione specializzata delle imprese presso il Tribunale, di poter accedere alle cosiddette “misure protettive” quando indispensabili per il buon esito delle trattative.

L’articolo 20 del Codice della crisi prevede che il Tribunale possa disporre:

  • Il differimento dell’obbligo di riduzione del capitale sociale nel caso di perdite superiori ad un terzo
  • Lo stesso per le imprese che avranno ridotto il capitale sotto il minimo legale
  • L’inapplicabilità della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale

Le norme del Codice Civile che disciplinano gli obblighi di ricapitalizzazione e scioglimento potranno dunque essere disapplicate dietro autorizzazione del Tribunale in tutti quei casi in cui, se rispettate, sarebbe pregiudicata la conclusione di soluzioni concordate e finalizzate a consentire al debitore la continuazione dell’attività imprenditoriale.

Gli obblighi in tema di corretta rappresentazione del capitale sociale potranno essere sospesi in corso di procedura e sino la sua conclusione, tutti gli altri per un massimo di tre mesi prorogabili di ulteriori tre unicamente in presenza di significativi progressi nelle trattative e con l’obbligo della pubblicità al Registro delle Imprese.

In tema di correlazione causa/effetto giova ricordare che la procedura di composizione assistita non modifica in alcun modo i diritti patrimoniali del debitore né i suoi rapporti con i creditori o le terze parti; egli continuerà pertanto a conservare intatto il potere di gestione sia dei propri beni che dell’impresa.
Allo stesso modo è garantito il diritto del ceto creditorio all’integrale soddisfazione del proprio avere, fatte salve diverse pattuizioni all’esito di procedura.
Questi potranno oltremodo proseguire nelle azioni esecutive e cautelari nei confronti del debitore inadempiente salvo costui venga ammesso in corso di procedura al beneficio delle misure protettive (articolo 20 del Codice della crisi).

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Le Misure Premiali e l’emersione della crisi

Fra le attività introdotte dal riformato Codice della crisi e dell’insolvenza costituiscono assoluta novità le cosiddette “misure premiali” ovvero una serie di misure patrimoniali che hanno lo scopo di incentivare l’imprenditore ad utilizzare tutti gli strumenti previsti dal nuovo Codice finalizzati alla prevenzione e composizione della crisi.
Il discrimine affinché dette premialità possano essere beneficiate consiste nella “tempestività”, una definizione che il Legislatore ha previsto di accertare “a contrario” ovvero rilevando ai sensi dell’art.24 CCI la tardività dell’intervento risanatore.

  • Quando la domanda di accesso a concordato, accordo di ristrutturazione o liquidazione giudiziale viene proposta oltre il termine di sei mesi
  • Quando la domanda di accesso alla procedura di composizione assistita viene proposta oltre il termine di tre mesi
  • Quando lo scaduto per retribuzioni non corrisposte eccede sessanta giorni ed il cui ammontare supera del cinquanta per cento la somma totale delle retribuzioni stesse
  • Quando lo scaduto per debiti verso i fornitori eccede centoventi giorni ed il suo totale risulta essere superiore all’ammontare di quello non ancora scaduto
  • Quando nell’ultimo bilancio approvato o comunque per oltre tre mesi saranno stati superati gli indici cui all’articolo 13, commi 2 e 3 del Codice della crisi e dell’insolvenza
  • Abbia seguito in buona fede le indicazioni dell’OCRI
  • Abbia introdotto un’istanza di accesso alle procedure di composizione della crisi che l’OCRI abbia valutato ammissibile

Soddisfatti i requisiti e le condizionalità menzionate, vediamo in cosa consistono le premialità offerte dal Codice della crisi.

Benefici di natura concorsuale

Ovvero tutele per l’imprenditore nel percorso di composizione della crisi:

  • Proroga dei termini di deposito della proposta di concordato o di accordo di ristrutturazione del debito pari al doppio (da sessanta a centoventi giorni) di quella che di norma il giudice può concedere
  • Riduzione della soglia di soddisfacimento garantita ai creditori chirografari dal trenta al venti per cento allo scopo di escludere le proposte concorrenti a quella dell’imprenditore nel concordato in continuità
Benefici di natura fiscale

Ovvero misure che riducono interessi e sanzioni all’impresa e più specificatamente:

  • Riduzione alla misura legale del tasso di interesse applicato ai debiti tributari dell’impresa durante la procedura assistita della crisi
  • La riduzione alla misura minima delle sanzioni tributarie nei casi previsti dall’articolo venticinque, comma uno, lettera b
  • La riduzione del cinquanta per cento di sanzioni ed interessi sul debito tributario nell’eventuale procedura di composizione assistita della crisi
Benefici di natura penale

Ovvero misure attenuanti ad effetto speciale in grado di determinare per determinati casi addirittura la non punibilità per l’imprenditore che avrà posto in essere una condotta spontanea nel denunciare lo stato di crisi all’OCRI per le seguenti fattispecie di reato:

  • Bancarotta e ricorso abusivo al credito (non punibilità nei casi di tenuità del danno)
  • Bancarotta e ricorso abusivo al credito (riduzione sino la metà della pena prevista nei casi di non tenuità del danno ovvero quando questo non eccede due milioni di euro)

Le premialità suindicate sono disposte unicamente a beneficio di quanti avanti l’evidenza dello stato di crisi abbiano tempestivamente presentato istanza all’OCRI per l’accesso ad una fra le procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

Tutte le norme sin qui citate, incluse talune di natura sanzionatoria irrogate quando l’imprenditore omette o ritarda l’accesso alle procedure di allerta e composizione della crisi, rispondono alla finalità primaria del Codice della crisi ovvero il rafforzamento dei sistemi di controllo allo scopo di prevenire l’insolvenza mediante il costante monitoraggio degli indicatori.

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Gli Esiti della Composizione Assistita

Quando l’esito della procedura di composizione della crisi fosse il raggiungimento di un nuovo accordo con il ceto creditorio questo dovrà essere redatto per iscritto e depositato presso l’OCRI competente.
Il nuovo accordo produrrà i medesimi effetti del piano attestato di risanamento e sarà ostensibile unicamente ai creditori che lo avranno sottoscritto; detta assimilazione è particolarmente rilevante ai fini dell’esenzione dalla revocatoria nel caso la composizione della crisi sfociasse in tempi successivi in una liquidazione giudiziale.
In altre parole “non sono soggetti all’azione revocatoria gli atti, i pagamenti effettuai e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato (articolo 56)”.
L’imprenditore che abbia saputo adeguarsi virtuosamente alle prescrizioni in materia di procedure di allerta ed abbia avviato di propria sponte la composizione assistita della crisi si vedrà applicate le misure premiali di cui abbiamo esaustivamente trattato in altra ed apposita sezione (Scopri di più).

Fra le più significative:

  • La riduzione degli interessi e delle sanzioni dai debiti tributari
  • L’esenzione dal reato di bancarotta
  • Il raddoppio dei termini per la formulazione di un concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione

Sia dunque evidente il fatto che il raggiungimento di un accordo nell’ambito della composizione assistita non preclude in nessun modo la possibilità che l’impresa presenti in tempi successivi una domanda di apertura di concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione, nel malaugurato caso in cui gli impegni assunti nella composizione assistita abortissero.

Altro discorso quando la procedura di composizione non approdasse ad alcun accordo.

In tal caso, permanendo la situazione di crisi, il collegio degli esperti altro non potrà che imporre all’impresa, utilizzando l’attestazione di veridicità dei dati aziendali elaborata dall’OCRI di attivare l’accesso ad una fra le procedure di regolazione della crisi ovvero l’accordo di ristrutturazione, il concordato preventivo in tutte le sue fattispecie o in estrema ratio, la liquidazione giudiziale dell’impresa.
L’OCRI inoltre segnalerà agli organi di controllo societari ed ai creditori pubblici qualificati che la procedura di composizione assistita si è conclusa con esito negativo.
I creditori che pur non avendo partecipato alla procedura sarebbero stati legittimati ad avviare una procedura di allerta, a composizione fallita rientrano nel pieno diritto di richiedere al Tribunale la liquidazione giudiziale dell’impresa non sussistendo più alcun ostacolo alla segnalazione.
Nel solo caso di liquidazione giudiziale o procedimento penale a carico dell’imprenditore saranno
utilizzabili da costoro gli atti relativi alle trattative intercorse con i creditori nel corso della procedura assistita che viceversa per tutti gli altri casi, resteranno strettamente confidenziali.

Sia in caso di esito positivo che non, resteranno a carico dell’impresa richiedente la composizione assistita i costi relativi alle attività svolte dall’OCRI ovvero dal Collegio degli esperti.

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