IL NUOVO CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA

Un’ambiziosa riforma, attesa 75 anni

SOTTOSEZIONI

1.1 | La riforma della Legge Fallimentare

Con l’emanazione della Legge 19.10.2017 n.155 il legislatore ha riformato organicamente tutte le procedure concorsuali introducendo forti profili di novità nella nuova disciplina delle soluzioni stragiudiziali.
Il risultato ottenuto ha permesso il superamento del R.D.16.03.1942 (Legge fallimentare) ma anche della procedura sulla composizione della crisi da sovraindebitamento più conosciuta come Legge 3/2012.
Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza poggia le sue basi sull’assunto che le probabilità di risanamento dell’impresa, incluse le ricadute virtuose sul sistema, siano tanto maggiori quanto più tempestivo sia l’intervento di riassetto, meglio se preventivo.
Per questa ragione il legislatore ha previsto l’introduzione di strumenti pensati affinché in modo anticipato rispetto l’oggi sia fatta emergere la crisi aziendale e dell’imprenditore.
Conseguenti a questa ambiziosa impostazione fanno il loro esordio nel panorama legislativo le procedure di allerta e quelle di composizione assistita, assolute novità rispetto il recente passato che già nel titolo del provvedimento che le istituisce sostanziano la volontà del legislatore di operare una forte discontinuità con la legge fallimentare che per ben 75 anni ha regolato la crisi delle imprese italiane.

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1.2 | La fine di un’epoca: il fallimento d’impresa

Scomparso il registro dei falliti scompare con esso quell’approccio sanzionatorio verso il debitore insolvente che l’istituto del fallimento ancora manteneva. Altro non rimaneva da fare se non superare l’obsoleta dicotomia che distingueva “l’imprenditore insolvente” da quello “in bonis” introducendo la figura dell’imprenditore “in crisi a completamento di un cambio paradigmatico di piena sostanza e non di mera nominazione.
Da legge fallimentare a codice della crisi e dell’insolvenza, da fallimento a liquidazione giudiziale dell’impresa.
Riassumendo, ambizione del nuovo Codice è affermare che la crisi d’impresa possa essere considerata un passaggio fra i tanti della vita di un’azienda, perfino fisiologico mentre, i sistemi di allerta e le diverse procedure di composizione, gli strumenti naturali per la sua risoluzione.

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1.3 | Le meritorie finalità della riforma

Il nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza è uno strumento coraggioso, pensato affinché la crisi d’impresa venga approcciata dagli imprenditori in modo nuovo e diverso, tutto a vantaggio della prosecuzione aziendale e delle giuste attese del ceto creditorio.
Il legislatore ci propone una riforma che attraverso un sistema articolato di incentivi e disincentivi ha l’obbiettivo di indirizzare le imprese verso la consapevolezza della necessità di anticipare l’intervento risanatore ben prima che sopravvenga l’insolvenza.
Un ipotetico mondo ideale in cui:

  • Ai sintomi della crisi ed all’insorgere del rischio d’insolvenza venga prestata la massima attenzione.
  • Ad un’impresa in difficoltà finanziarie venga riservato il più tempestivo accesso possibile a strumenti premiali mediante i quali raggiungere accordi con i creditori.
  • Al ceto creditorio non interessi unicamente la spartizione delle spoglie di un’impresa insolvente bensì la prosecuzione dei rapporti economici mediante il ricorso a strumenti di superamento della crisi.

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1.4 | Le principali novità del Codice della crisi

Le parole chiave della riforma sono procedure di allerta ed adeguato assetto organizzativo.
Nello specifico altre novità sono rappresentate:

  • Dalla procedura assistita di composizione della crisi
  • Dalla creazione in seno alle Camere di Commercio dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCRI)
  • Dalla definizione mediante appositi coefficienti degli indicatori della crisi

È importante sottolineare che con la riforma fallimentare non soltanto si vogliono mettere le imprese nelle condizioni di individuare la crisi fin dalle prime avvisaglie ma si anche operato un cambiamento dei termini utilizzati in questo ambito.
Dal nuovo testo infatti sono state eliminate le parole “fallimento” e “fallito”, sostituite da “liquidazione giudiziale” e “debitore”.

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