LE PROCEDURE CONCORSUALI
Il salvataggio aziendale, oltre la composizione assistita
SOTTOSEZIONI
5.1 | Il Concordato Preventivo
Sin dalla sua introduzione nel panorama concorsuale, il concordato preventivo riveste un ruolo fondamentale nel diritto d’impresa.
È grazie a questo istituto infatti che l’imprenditore eviterà la liquidazione giudiziale (un tempo chiamata fallimento dell’impresa) quando in stato di crisi o di insolvenza.
Il concordato preventivo, sia esso in continuità aziendale o con cessione di beni, ha dunque lo scopo ultimo di evitare, prevenendola, la liquidazione giudiziale d’impresa ossia nella denominazione passata il fallimento, tanto che negli anni l’istituto ha subìto diverse rimodulazioni legislative tutte con l’obiettivo di favorire il risanamento dell’azienda e soprattutto la prosecuzione dell’attività.
Il concordato preventivo assolve alla duplice necessità di offrire uno strumento di tutela sia all’imprenditore in difficoltà che al ceto creditizio; se difatti è innegabile che l’accesso alla procedura inibisca ogni azione esecutiva verso l’impresa in difficoltà, lo è altrettanto il fatto che nel perimetro di una procedura concorsuale i creditori possono trovare in tempi più rapidi rispetto quelli di una complessa procedura fallimentare, il soddisfacimento quantomeno parziale del loro credito.
Mediante l’istituto concordatario l’imprenditore potrà offrire al ceto creditorio il superamento della propria crisi aziendale proponendo, a prescindere dal piano prescelto, la ristrutturazione del debito ed il suo soddisfacimento attraverso la cessione di beni, di azioni, di quote, di obbligazioni, di strumenti finanziari o titoli di debito.
I creditori inoltre potranno essere suddivisi in classi secondo posizione giuridica ed omogeneità di interessi, con trattamenti diversi fra le diverse classi, inalterato l’ordine delle cause di prelazione.
La proposta di concordato deve indicare i tempi e le modalità di realizzazione del piano e deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell’ammontare dei crediti chirografari, salvo il caso di concordato con continuità aziendale.
Anche i portatori di pegno od ipoteca potranno non essere integralmente soddisfatti purché l’offerta non sia inferiore a quanto si realizzerebbe liquidando a valore di mercato i beni oggetto del privilegio.
Le principali forme di concordato si possono così riassumere:
- Concordato mediante la cessione di beni
- Concordato con assunzione in garanzia
- Concordato in continuità aziendale
- Concordato “in bianco”
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5.2 | Il Concordato con Cessione di Beni
È questa una fattispecie concordataria che attraverso la cessione dei beni che formano il compendio mobiliare ed immobiliare dell’azienda si propone il soddisfacimento del ceto creditorio mediante la ripartizione del ricavato. Quando il concordato riguardasse una ditta individuale oppure una società di persone, anche i beni personali dell’imprenditore, anche futuri, rientreranno nel compendio liquidatorio.
Nel caso vi fossero beni non funzionali allo svolgimento dell’attività d’impresa, potrà essere proposto un piano concordatario mediante l’alienazione dei succitati beni.
Il Concordato con Assunzione di Beni
Quando la finalità del concordato fosse la preservazione delle attività aziendali, un cosiddetto “assuntore” ovvero un soggetto terzo che si assume l’onere della procedura, potrebbe impegnarsi verso il ceto creditorio per l’adempimento del piano di pagamenti.
Esemplificando, una tipica fattispecie di concordato con assunzione si configura nel contratto di affitto di azienda.
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5.3 | Il Concordato in Continuità Aziendale
Quando l’impresa in crisi o insolvente dovesse evidenziare concrete prospettive di ripresa, anche mediante una cessione, la fattispecie concordataria più idonea allo scopo sarebbe certamente quella “in continuità”.
Questa è stata concepita affinché attraverso la continuità aziendale, i proventi derivanti dalle attività economiche dell’impresa soddisfino il ceto creditorio senza ricorrere ad alcuna liquidazione di beni né alla chiusura dell’azienda che potrà così mantenere inalterati i livelli occupazionali.
Il concordato in continuità aziendale è uno strumento giuridicamente duttile e prevede fra l’altro che l’azienda possa procedere con alla guida il medesimo imprenditore/debitore ricorrente e che la stessa possa essere ceduta in corso d’esercizio o conferita in altra società, anche se di nuova costituzione.
Nel caso poi vi fossero beni non funzionali allo svolgimento dell’attività d’impresa potrà essere proposto un piano concordatario in continuità mediante l’alienazione dei succitati beni.
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5.4 | I Requisiti: Presupposti Soggettivi/Oggettivi
Affinché il debitore sia ammesso ad una fra le diverse fattispecie concordatarie esaminate sono definiti dal Codice della crisi e dell’insolvenza una serie di requisiti in mancanza dei quali si determina l’improcedibilità della domanda.
I presupposti soggettivi sono in primis i limiti dimensionali che l’imprenditore commerciale, collettivo o individuale dovrà tassativamente aver superato ovvero:
- Attivo patrimoniale superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti
- Ricavi lordi, sempre nel triennio antecedente, superiori ad euro duecentomila
- Ammontare complessivo del debito (anche non scaduto), maggiore di euro cinquecentomila.
I cosiddetti requisiti di “meritevolezza soggettiva” del ricorrente quali ad esempio l’iscrizione nel registro delle imprese, la regolare tenuta della contabilità nel biennio precedente, l’assenza di procedure concorsuali nei cinque anni precedenti, l’assenza di condanne per bancarotta o per delitti contro il patrimonio, con l’introduzione del Codice della crisi e dell’insolvenza, non sono più richiesti.
Se viceversa dovessero emergere atti in frode ai creditori ovvero una somma di azioni volte ad alterare il corretto soddisfacimento del ceto creditori, l’apertura d’ufficio del procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato cui potrebbe conseguire la declaratoria di liquidazione giudiziale dell’impresa, ne rappresenterà l’inevitabile conseguenza.
Relativamente l’esistenza dei termini oggettivi, essi dovranno viceversa emergere dallo stato di crisi o di insolvenza dell’impresa ricorrente che dovrà dimostrare di non disporre dei mezzi necessari per effettuare i pagamenti dovuti ovvero di trovarsi nell’impossibilità di procurarsi altri mezzi.
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5.5 | La Domanda di Concordato Preventivo
Proponibile per mezzo di ricorso presso il Tribunale di competenza, per la complessità della materia l’assistenza di un advisor che affianchi il debitore è pressoché indispensabile.
Nelle società di persone la proposta deve essere approvata a maggioranza del capitale sociale mentre in quelle società di capitale la competenza è rimessa all’organo amministrativo; in entrambe i casi sono fatte salve le eventuali diverse disposizioni statutarie.
La delibera di approvazione mediante la quale l’impresa in crisi o insolvente autorizza la presentazione della domanda di ammissione alla procedura avverrà per atto pubblico ovvero in fronte al notaio e lo stesso avrà cura della sua trascrizione al Registro delle imprese.
A corredo del ricorso e del piano di concordato attestato da un professionista iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti in alternativa degli avvocati, dovranno essere depositati:
- Una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa
- Lo stato analitico ed estimativo delle attività dell’impresa
- L’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione
- L’elenco dei titolari di diritti reali o personali sui beni di proprietà o in possesso del debitore
- Il valore dei beni, i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili
Da ultimo la domanda di ammissione alla procedura dovrà essere accompagnata dalle scritture contabili ancorché il loro omesso deposito non comporti declaratoria di inammissibilità.
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5.6 | Il Concordato in Bianco o Prenotativo
Il Codice della crisi e dell’insolvenza, assumendo l’articolato della precedente Legge Fallimentare consente all’impresa in crisi o insolvente di depositare il ricorso per l’ammissione al concordato preventivo riservandosi di presentare successivamente la proposta ai creditori, il piano concordatario e l’attestazione circa la veridicità dei dati; questa fattispecie si definisce gergalmente “concordato in bianco”.
Sarà sufficiente accludere alla domanda di ammissione gli ultimi tre bilanci di esercizio e l’elenco nominativo dei creditori per poter beneficiare da subito della protezione che consegue alla procedura concorsuale evitando l’incardinarsi di procedure esecutive a carico dell’impresa nel periodo necessario per redigere l’ulteriore documentazione.
A tale scopo il Codice assegna al debitore un termine compreso fra sessanta e centoventi giorni che, per giustificati motivi, potrà prorogarsi per ulteriori sessanta.
In senso pratico, così dovrà essere allestita la domanda:
- Allegando il rendiconto degli ultimi tre esercizi corredato di un elenco nominativo dei creditori specificando il credito vantato da ciascuno
- Fornendo una situazione patrimoniale aggiornata
- Accludendo una visura del registro delle imprese affinché il Tribunale possa accertare i presupposti della domanda (stato di crisi e competenza) fissando poi il termine entro il quale la proposta dovrà essere presentata
Qualora il debitore lasciasse scadere il termine fissato senza depositare alcun piano, ovvero a giudizio del Tribunale fossero venute meno le condizioni di idoneità per la proposta, questi, d’ufficio, dichiarerà inammissibile il ricorso cessando di fatto gli effetti protettivi attivati al deposito del cosiddetto “prenotativo”.
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5.7 | Gli Effetti della Domanda di Concordato
Con la pubblicazione nel Registro delle Imprese del ricorso, il debitore potrà beneficiare sulla protezione della procedura per tutto il tempo necessario alla predisposizione del piano, quand’anche il ricorso sia stato depositato con riserva, ovvero “in bianco”.
Fra gli effetti principali rileva il divieto del creditore ad incardinare o proseguire in azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della società debitrice, salvo il fatto che identica domanda di concordato sia stata presentata dal medesimo debitore nei due anni antecedenti ed il cui esito sia stato il rigetto del piano proposto.
Viene inoltre disposta l’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte novanta giorni ante la pubblicazione del ricorso, salvo il caso in cui la tutela concordataria cessi prima dell’omologazione, ad esempio quando il ricorso viene bocciato o ritirato dal creditore medesimo.
Da ultimo il l Tribunale, stanti i vantaggi che la procedura accorda all’impresa debitrice, disporrà l’obbligo per costei di rendicontare perlomeno mensilmente la propria gestione finanziaria e ciò nel tentativo di scoraggiare ricorsi strumentali all’istituto concordatario da parte delle aziende in crisi.
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5.8 | Istruttoria e Conclusione della Procedura
Duplice potrà essere l’esito, quando presentata la domanda di ammissione alla procedura concordataria.
In senso positivo, allorché esperite delucidazioni e modifiche financo consulenze disposte dal Tribunale sulla fattibilità del piano, questi ritenga la proposta idonea e completa.
In senso negativo allorquando il Tribunale, verificata l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione (anche mediante camera di consiglio con l’audizione del debitore), dichiarerà la proposta di concordato inammissibile sentenziando il fallimento dell’impresa, ove i presupposti lo consentano.
Accolta la proposta di concordato, il Tribunale procederà:
- Alla nomina del giudice delegato
- Alla nomina del commissario giudiziale
- A fissare le date per il voto dei creditori (se e dove necessario a seconda della tipologia di concordato proposto)
- Ad ordinare l’iscrizione del provvedimento nel Registro delle Imprese
- Ad ordinare al debitore il versamento di una somma a titolo cauzionale
Di seguito, convocati i creditori tutti affinché la proposta di concordato sia messa ai voti, il commissario giudiziale illustrerà una propria relazione circa la situazione patrimoniale dell’impresa corredandola se necessario da nuove proposte dell’imprenditore e questo perché il ceto creditorio, potendo disporre di informazioni complete circa presente e futuro del debitore, possa esprimere compiutamente il proprio assenso ossia il voto al piano concordatario proposto.
Ottenuto il voto favorevole di una percentuale dei creditori almeno del sessanta per cento, qualora il piano fosse strutturato per classi di creditori, il concordato potrà considerarsi approvato; da qui, con l’emissione del decreto di omologazione si chiuderà la fase procedurale aprendosi quella esecutiva, fase che con altro ed apposito decreto si concluderà, ove adempiuto.
Qualora viceversa l’esito del voto fosse negativo ovvero i quorum non fossero stati raggiunti, il Tribunale rigetterà la proposta salvo poi, ricorrendone i presupposti, dichiarare il fallimento dell’impresa debitrice.
Per effetto dell’omologazione, la società debitrice riacquisterà la possibilità di disporre del proprio patrimonio assumendo la definizione di “impresa in bonis” ed in attuazione del piano concordatario compirà ogni necessario atto sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione senza bisogno di autorizzazioni tribunalizie, salva l’insopprimibile vigilanza degli organi della procedura.
Aperto, ovvero omologato il piano concordatario, si darà luogo alla sua fase esecutiva ossia quella in cui, a seconda della modalità accordata, verranno soddisfatti i creditori nelle percentuali approvate o diversamente, liquidati i beni aziendali.
Se tuttavia le garanzie promesse non dovessero essere state costituite o qualora si verificassero inadempimenti particolarmente rilevanti, ciascun creditore avrà la facoltà di appellarsi e chiedere la risoluzione del concordato.
Nel termine perentorio di sei mesi dalla conoscenza del dolo, il creditore ricorrente potrà chiedere l’annullamento del concordato quando in condizione di provare che il debitore abbia dolosamente sottratto considerevoli parti dell’attivo o esposto passività inesistenti.