L’OCRI: ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
Un nuovo e prezioso alleato dell’imprenditore
Cos’è l’OCRI
La riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. n. 14/2019) ha previsto l’istituzione presso ciascuna Camera di Commercio, di un Organismo denominato OCRI, ente al quale è stato demandato il compito di processare le procedure di composizione assistita della crisi, secondo le norme introdotte con il nuovo Codice.
L’OCRI è l’organismo di composizione della crisi d’impresa ed ha il compito di ricevere le segnalazioni, gestire la fase di allerta e laddove previsto, il procedimento di composizione assistita della crisi per le imprese diverse dalle imprese minori.
Quando la ristrutturazione del debito risulti essere imprescindibilmente la sola soluzione affinché possa consolidarsi la continuità aziendale, emerge parimenti la necessità di condurre dei veri e propri negoziati con i creditori affinché siano raggiunti con gli stessi dei nuovi accordi.
Questi negoziati vengono svolti da e presso l’OCRI il quale, previa la ricezione della segnalazione sui fondati indizi di crisi da parte dei soggetti qualificati (o su istanza del debitore) ,ricerca una soluzione alla crisi attraverso lo svolgimento di una trattativa con il ceto creditorio in funzione di mediatore fra le parti.
Estremamente importante il fatto che detta procedura non prevede il coinvolgimento dei creditori i quali semplicemente saranno chiamati a prendere atto dell’esito della composizione assistita della crisi.
Il Collegio degli Esperti
La procedura di composizione assistita della crisi può essere avviata soltanto su istanza del debitore in seguito all’audizione già tenutasi innanzi l’OCRI nel corso della cosiddetta “fase di allerta” (Scopri di più) come prescrivono gli artt.18 e 19 del Codice.
L’OCRI a questo punto fissa un termine di sei mesi (prorogabile per successivi sei) affinché possa essere concordata con il ceto creditorio una soluzione che, dopo i dovuti accertamenti, consenta all’impresa di continuare ad esistere e rilanciarsi.
L’OCRI opererà con un proprio referente, il Segretario Generale della Camera Di Commercio oltre ad un collegio di esperti nominato di volta in volta come prescrive l’art.17 del Codice della crisi.
Il collegio dei tre esperti, tutti iscritti all’Albo dei Curatori, verrà scelto su indicazione del Referente secondo i seguenti criteri:
- Un professionista designato dal Presidente di sezione
- Un secondo professionista designato dal Presidente della Camera di Commercio o da un suo delegato, diverso dal referente
- Un terzo professionista verrà attinto dall’associazione rappresentativa del settore produttivo di riferimento del debitore
Il collegio dei tre esperti, sentito il debitore e verificate le informazioni di cui è in possesso, se riterrà non sussistano le condizioni di crisi (Scopri di più) disporrà l’archiviazione delle segnalazioni ricevute oppure diversamente, aprirà alla composizione assistita della crisi.
L’archiviazione viene disposta quando l’organo di controllo societario, o in sua vece un professionista indipendente, attesta i crediti d’imposta o di altri crediti verso la P.A. che portati in compensazione di altre poste debitorie determinino il mancato superamento delle soglie previste dall’art. quindici del decreto.
Le Attività del Collegio
Il Collegio ha l’obbligo di acquisire nel più breve tempo possibile dal debitore:
- Una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa
- Un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali, con indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione
Qualora il debitore non fosse nelle condizioni di poter produrre la riferita documentazione, sarà facoltà del collegio provvedere a redigerla direttamente, forte delle diverse professionalità dei componenti il Collegio, suddividendo fra gli stessi i diversi compiti.
L’acquisizione della documentazione sopra richiamata è propedeutica a due ben distinte esigenze:
- Disporre di tutti gli elementi conoscitivi utili a valutare la reale situazione dell’impresa
- Determinare il possibile oggetto delle trattative con l’accortezza di predisporre già la documentazione nell’eventualità la composizione assistita abortisse e fosse conseguentemente necessario ricorrere ad una fra le diverse procedure concorsuali contemplate dal nostro Ordinamento, con conseguente riduzione dei tempi e risparmio di costi
L’OCRI potrà svolgere attività di attestazione della veridicità dei dati aziendali per tutti quei casi in cui il debitore abbia espresso la volontà di presentare domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione del debito o di apertura del concordato preventivo.