LE PROCEDURE DI ALLERTA

Prevenire la crisi, migliorare l’accesso al credito

SOTTOSEZIONI

2.1 | L’Early Warning

Salvare l’impresa in crisi, questo è lo scopo della riforma.
Si è resa necessaria l’introduzione di una fase preventiva di allerta indispensabile per scongiurare la dispersione del valore aziendale preservandolo a beneficio dei creditori, dei dipendenti, dei proprietari e dell’economia in generale.
Si tratta, in particolare, di uno strumento stragiudiziale e confidenziale di sostegno alle imprese volto a monitorare i sintomi del malessere economico e finanziario dell’impresa, e di più ad anticipare l’emersione della crisi favorendone il superamento.
Ispirandosi alla logica propria del procedimento di mediazione gli strumenti di allerta sono volti alla composizione della crisi attraverso organismi professionalmente dedicati alla ricerca di una soluzione negoziata tra gli interessi del debitore e quelli dei creditori.
L’adeguata verifica consiste quindi nell’analisi degli indicatori segnaletici (early warning) la cui presenza concomitante e ripetuta nel tempo deve indurre gli organi di controllo interno e di revisione ad attivare la procedura interna di allerta preventiva per la verifica del presupposto di continuità aziendale.

SOTTOSEZIONI

2.2 | Le anomalie rilevanti ai fini della procedura di allerta

Secondo la metrica probabilistica dei modelli IRB (Internal Rating Based approach) i dati cd.anomali ai fini di una adeguata verifica interna sono:

  • Ricevute ed altri avvisi di pagamento non onorati alla scadenza
  • Ritardi nei pagamenti concordati superiori a 90 giorni
  • Pagamenti parziali rispetto il prezzo concordato
  • Richieste di riscadenzamento dei pagamenti concordati
  • Compensazioni, abbuoni da resi, ritardi di consegna oltre la media di settore
  • Sconti o promozioni superiori il 50% del prezzo di listino, anomalie rispetto gli usi di piazza
  • Significativo downgrade dei rating assegnati dalle banche
  • Sconfini rilevanti e ripetuti in Centrale Rischi
  • Anomalo aumento delle richieste di garanzie sui beni aziendali o di terzi
  • Anomalo aumento delle segnalazioni in Centrale Rischi di insoluti su anticipo crediti
  • Anomale richieste di fido oltre gli ordinari fabbisogni di cassa attesi
  • Anomala crescita dei fidi utilizzati, sovra-utilizzo dei fidi autoliquidanti
  • Richiesta di finanziamenti straordinari a scopo consolidamento debiti di breve termine
  • Mancato rimborso di prestiti obbligazionari, dilazioni e riscadenziamenti
  • Progressivo peggioramento delle condizioni negoziali sulle linee di credito
  • Progressivo peggioramento del rating bancario assegnato
  • Mancato rispetto delle condizioni negoziali correlate (cd.covenant)
  • Mancato rispetto di clausole contrattuali che comportano rilevanti impegni pecuniari
  • Mancato rilascio di garanzie commerciali a garanzie di impegni “a fare” e “a dare” (payement bond, retention money bond)
  • Riduzione superiore al 50% del patrimonio netto per effetto di perdite di esercizio
  • Riduzione del capitale tangibile rettificato inferiore a zero
  • Drastica riduzione del fatturato per un ammontare superiore al 10% ovvero superiore al 30% del margine di sicurezza
  • Anomalo aumento del capitale circolante operativo non compensato da un pari aumento dell’autofinanziamento operativo
  • Drastica riduzione del flusso di cassa operativo accompagnato da un saldo netto di gestione negativo
  • Perdita di membri della direzione senza una loro sostituzione
  • Perdita di mercati chiave, di contratti di distribuzione, di concessione o di fornitura rilevanti
  • Difficoltà con il personale
  • Scarsità nell’approvvigionamento di forniture importanti
  • Comparsa di concorrenti di grande successo
  • Elevati rischi ambientali non adeguatamente coperti da polizze assicurative
  • Elevati rischi di compliance (carenza di un modello organizzativo ex D.Lgs.231)
  • Mancato pagamento di imposte dirette, indirette e ritenute d’acconto per oltre un semestre
  • Mancato pagamento di contributi previdenziali e premi assicurativi obbligatori per lavoratori dipendenti per oltre un semestre
  • Iscrizione di ipoteche giudiziarie, pegni e forme tecniche di prelazione su beni aziendali
  • Decreti ingiuntivi ricevuti ed atti ricognitivi di avvio di azioni per il recupero dei crediti
  • Protesto di assegni e di cambiali
  • Istanze di fallimento avanzate da creditori aziendali
  • Default/fallimento dei garanti o dei garantiti (rischio infragruppo)
  • Intenzione della direzione di liquidare l’impresa o di cessare l’attività

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SOTTOSEZIONI

2.3 | L’Art. 2086 C.C.

L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.
L’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Con l’introduzione del Codice della crisi e dell’insolvenza, i soggetti preposti al controllo dell’impresa (imprenditore, sindaci e revisori) vengono chiamati a verificare che l’impresa abbia adottato quelle misure che dal punto di vista amministrativo e contabile possano consentire la diagnosi precoce dello stato di crisi e gergalmente e l’insieme di queste misure viene definito “adeguato assetto”.
Qualora tale compito fosse disatteso, all’organo preposto verranno irrogate severe sanzioni penali che saranno sensibilmente ridotte per tutti gli imprenditori che si saranno spontaneamente attivati per risolvere la crisi della loro impresa.

Più precisamente l’articolo 2086 del C.C. prescrive che tutte le imprese hanno il dovere di dotarsi di:

  • Sistemi informativi ed adeguate competenze per il controllo di gestione dei flussi di cassa a sei mesi
  • Budget e piano d’impresa per poter rilevare tempestivamente i segnali della crisi

Anche in questo caso sono previste sanzioni per quanti disattenderanno gli adeguamenti normativi prescritti.

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2.4 | I creditori pubblici qualificati

L’articolo 15 del Codice della crisi stabilisce che i creditori pubblici qualificati avvisino l’impresa quando l’esposizione debitoria nei confronti di costoro abbia superato un determinato limite. Detto avviso ha lo scopo di evitare all’impresa la segnalazione all’OCRI che sarà obbligatoria se nel termine perentorio di 90 giorni il debito non sarà stato estinto, regolarizzato ovvero venga presentata su istanza dell’impresa stessa un’istanza all’OCRI per la composizione assistita della crisi.
A titolo esemplificativo sono creditori pubblici qualificati l’agenzia delle entrate, l’agente per la riscossione, la previdenza sociale.
Si considera rilevante l’esposizione debitoria verso l’INPS quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali il cui ammontare superiora del 50% quelli pagato (o dovuti) nell’anno precedente; detta segnalazione avrà luogo unicamente quando l’indebitamento ecceda la soglia di euro cinquantamila.
Quanto all’Agenzia delle Entrate invece si considera rilevante il debito IVA scaduto e non versato se pari ad almeno il 30 per cento del volume d’affari del medesimo periodo purché non sia inferiore a determinate soglie, ragguagliate in base al volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA dell’anno precedente.
Da ultimo l’Agente della Riscossione, secondo quanto disposto dall’art. 15 definisce l’esposizione debitoria come rilevante quando i crediti affidati per la riscossione, maggiori di euro 500 mila per le imprese individuali ed 1 milione per le imprese collettive, saranno scaduti da almeno 90 giorni.
Detti crediti dovranno risultare essere “definitivamente accertati o auto dichiarati” ovvero accertati in forza di una sentenza passata in giudicato, ossia il solo dispositivo in grado di attribuire definitività dei crediti; non dovrebbero quindi essere considerati quelli derivanti da avvisi di accertamento.
Una valutazione a parte meritano Sindaci e Revisori per i quali l’omissione della segnalazione all’OCRI comporterà gravi sanzioni personali di carattere penale.

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