SOVRAINDEBITAMENTO E FIDEIUSSIONI

Come proteggere il patrimonio personale di imprenditori e garanti

La posizione del fideiussore nell’ambito delle procedure di composizione della crisi è da sempre un tema assai dibattuto.
Acclarato il fatto che il sistema bancario-finanziario per concedere finanziamenti alle imprese sia ricorso con estrema frequenza alla pratica della co-obbligazione di soci ed amministratori, non sorprende l’attualità del tema nella composizione della crisi.
Acclarato altresì che le garanzie di firma ovvero quelle rilasciate da soci e loro famigliari rientrano a pieno titolo nel procedimento di composizione della crisi da sovra-indebitamento ex L.3/12 è bene sul punto precisare che per la natura “spuria” di questa forma di debito lo stralcio non potrà
In alcun modo avvenire attraverso l’istituto del piano del consumatore bensì mediante un accordo fra i creditori o diversamente per via di una liquidazione di patrimonio.
Autorevoli sentenze hanno stabilito infatti che nel debitore persona fisica che abbia prestato fideiussioni in favore di una società commerciale non si configuri la qualifica del consumatore determinandosi così l’obbligo del ricorso alle sole tipologie di composizione riservate ai debiti derivanti dall’attività d’impresa.
La procedura, un tempo normata da una legge apposita (la famosa L.3/12 detta “salvasuicidi”) oggi armonizzata nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza sarà proponibile in opposizione ad un’azione esecutiva per il recupero delle somme garantite ed ugualmente nel caso in cui il creditore non avesse ancora incardinato alcuna azione esecutiva per l’escussione del fideiussore/garante.
Anche nel caso in cui l’impresa debitrice fosse stata dichiarata fallita gli escussi avranno la possibilità di ricorrere alla composizione della crisi da sovra-indebitamento e stralciare così le garanzie prestate.
Ricorrendo all’accordo fra i creditori, il debitore proporrà una proposta di ristrutturazione del debito in quattro/sei anni che per essere validata necessiterà dell’approvazione del sessanta percento del ceto creditorio avente diritto al voto.
Attraverso l’istituto della liquidazione del patrimonio il debitore metterà a disposizione della procedura ogni suo bene cosicché, senza la necessità che i creditori acconsentano, in un lasso temporale di quattro anni le sue obbligazioni estinguano e ciò a prescindere dal ricavato di vendita.
Al termine delle procedure illustrate il garante/fideiussore sarà libero da tutti i debiti, per sempre.

Di seguito un estratto di alcuni fra i più significativi provvedimenti ottenuti da Livoni Comandulli & Associati in favore della clientela.

Ha trovato utile questo argomento?
Ha un dubbio, le sarebbe utile un approfondimento?

Ci scriva, la ascolteremo volentieri.

Contatta LCA